COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 15/11/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 17 – Reclamo Pol. Calizzano avverso la squalifica del calciatore Gelsomino Leandro per quattro giornate. Gara Legino-Calizzano del 27.10.2007 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 19 del 31.10.2007

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 15/11/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 17 - Reclamo Pol. Calizzano avverso la squalifica del calciatore Gelsomino Leandro per quattro giornate. Gara Legino-Calizzano del 27.10.2007 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 19 del 31.10.2007 La Commissione Disciplinare, • letto il reclamo della Pol. Calizzano avverso la decisione pubblicata sul C.U. n. 19 del 31.10.2007, con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per quattro giornate al calciatore Gelsomino Leandro con la seguente motivazione: “a seguito di una decisione arbitrale rivolgeva una frase ingiuriosa al direttore di gara. Espulso, reiterava tale comportamento con frasi gravemente offensive”; • osservato che la società si duole dell’eccessività della sanzione perché “il calciatore al momento dell’espulsione si allontanava immediatamente dal campo senza proferire nei confronti dell’arbitro nessuna frase offensiva”; • viste le risultanze ufficiali, ed accertato che i fatti si sono effettivamente svolti come sopra motivato dal primo giudice, ma altresì valutato che nel comportamento del Gelsomino non si ravvisano elementi di gravità tale da meritare la squalifica nella misura inflitta in primo grado che appare eccessiva; per questi motivi accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Calizzano e per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore da quattro a tre giornate. La tassa reclamo, addebitata in conto, va restituita.
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