COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 22/11/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 20 – Reclamo A.S.D. Ardita Juventus avverso le squalifiche dei calciatori Riolfi Marcello per tre giornate e Maiorino Marco fino al 31.1.2008 – Gara Ardita Juventus – Liberi Sestresi del 27.10.2007 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 19 del 31.10.2007.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 22/11/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 20 - Reclamo A.S.D. Ardita Juventus avverso le squalifiche dei calciatori Riolfi Marcello per tre giornate e Maiorino Marco fino al 31.1.2008 - Gara Ardita Juventus - Liberi Sestresi del 27.10.2007 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 19 del 31.10.2007. Il G.S. squalificava per tre gare il calciatore Riolfi Marcello, espulso per aver rivolto all’arbitro frase offensiva ed aver posto in essere un comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti di un avversario, e fino al 31.1.2008 il calciatore Maiorino Marco perché, a fine gara, aveva dato una manata alla schiena dell’arbitro, facendolo avanzare di alcuni passi senza provocare contusioni. L’A.S.D. Ardita Juventus con reclamo di rito, reiterato in sede d’audizione personale, chiede la riduzione delle sanzioni, ritenendole entrambe eccessive; quella del calciatore Riolfi Marcello, perché ha rivolto all’arbitro un’unica invettiva e ha minacciato un avversario perché dallo stesso provocato; quella del calciatore Maiorino Marco perché aveva solo appoggiato le mani sulla schiena dell’arbitro spostandolo leggermente senza intenzione violenta. Dall’esame del rapporto risulta incontestabile, dato il valore di prova privilegiata di tale documento, che il comportamento dei due calciatori fu quello riassunto dal primo giudice; orbene, valutando le sanzioni appellate alla luce di quanto riferito dall’arbitro, le appellate sanzioni appaiono irrogate in maniera equa ed appropriata e vanno confermate. Per questi motivi la Commissione Disciplinare rigetta il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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