COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 13/12/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 23 – Reclamo U.S. Fulgor Pontedecimo avverso la squalifica del calciatore Stabile Andrea fino al 31.12.2009 – Gara Fulgor Pontedecimo – Cella del 1.11.2007 Coppa Liguria. C.U. n. 21 dell’8.11.2007.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 28 del 13/12/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 23 - Reclamo U.S. Fulgor Pontedecimo avverso la squalifica del calciatore Stabile Andrea fino al 31.12.2009 - Gara Fulgor Pontedecimo - Cella del 1.11.2007 Coppa Liguria.
C.U. n. 21 dell'8.11.2007.
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo in epigrafe, sentito il rappresentante della società, rilevato che le considerazioni della reclamante appaiono contrastanti con le risultanze del rapporto arbitrale, da cui emerge che nel corso del secondo tempo della gara Fulgor Pontedecimo – Cella del 1.11.2007 il calciatore Stabile Andrea è stato espulso perché, dopo l’assegnazione di un calcio di rigore alla squadra avversaria, aveva applaudito l’arbitro in segno di scherno e quindi lo aveva colpito volontariamente, in modo lieve, con una testata sulla fronte, sentito l’arbitro che ha confermato la volontarietà del gesto del calciatore rilasciando apposito supplemento;
ritenuto che ai sensi dell’art. 35 C.G.S. agli atti ufficiali è attribuita fede probatoria privilegiata e che pertanto deve ritenersi che i fatti si siano svolti effettivamente come descritti sul rapporto di gara e sul supplemento confermativo rilasciato dall’arbitro;
ritenuto altresì che la sanzione inflitta in primo grado appare eccessivamente afflittiva in considerazione che l’arbitro non ebbe a subire conseguenza alcuna dal gesto del calciatore, perciò deve ritenersi congrua la squalifica fino al 31 marzo 2009;
per questi motivi
in accoglimento del reclamo in epigrafe riduce la squalifica irrogata al calciatore Stabile Andrea determinandola nella squalifica fino al 31.3.2009.
Dispone il riaccredito della tassa reclamo.
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