COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 13/12/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 28 – Reclamo G.S. Amici Propata avverso la squalifica del calciatore De Filippis Daniele per quattro giornate. Gara Genova Lex – Amici Propata del 19.11.2007 Campionato Calcio a Cinque Serie D. C.U. n. 23 del 22.11.2007 D.P. Genova
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 28 del 13/12/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 28 - Reclamo G.S. Amici Propata avverso la squalifica del calciatore De Filippis Daniele per quattro giornate. Gara Genova Lex - Amici Propata del 19.11.2007 Campionato Calcio a Cinque Serie D. C.U. n. 23 del 22.11.2007 D.P. Genova
Letto il reclamo del G.S. Amici Propata col quale s’impugna il provvedimento di squalifica del calciatore De Filippis Daniele per quattro giornate effettive di gara, così motivato dal Giudice Sportivo:
De Filippis Daniele – espulso per atti di violenza nei confronti di un avversario. Alla notifica del provvedimento rivolgeva all’arbitro frasi offensive e minacciose. A fine gara tentava di aggredire lo stesso avversario, ma veniva prontamente trattenuto dai compagni di squadra
atteso che la reclamante propone una diversa ricostruzione dei fatti in contrasto con le risultanze ufficiali, per cui chiede la riduzione della squalifica;
respinta la richiesta d’audizione dei tesserati coinvolti nei fatti, perchè non consentito dalle norme che regolano il giudizio sportivo;
ricordato che il referto arbitrale costituisce fonte di prova assistita da privilegio e quindi i fatti devono ritenersi avvenuti come ivi riportato;
ritenuta la sanzione inflitta al calciatore De Filippis Daniele equa ed appropriata all’infrazione commessa;
per questi motivi
la Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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