COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 20/12/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 29 – Reclamo FC Valbrevenna avverso la regolarità della gara del Campionato di Terza Categoria Valbrevenna – Pieve Ligure Riserve del 1.12.2007.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 20/12/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 29 - Reclamo FC Valbrevenna avverso la regolarità della gara del Campionato di Terza Categoria Valbrevenna - Pieve Ligure Riserve del 1.12.2007. La società F.C. Valbrevenna propone reclamo avverso la regolarità della gara del Campionato di Terza Categoria Valbrevenna-Pieve Ligure Riserve disputata l’1 dicembre 2007 e terminata col risultato di 1-1. Lamenta ed eccepisce la reclamante che la Soc. Polisportiva Pieve Ligure ha fatto partecipare alla gara il calciatore Picco Paolo benché squalificato come da C.U. n. 25 del 29.11.2007 C. R. Liguria, perciò chiede sia inflitta alla Polisportiva Pieve Ligure la punizione sportiva di perdita della gara. Il reclamo non può trovare accoglimento. Osserva la Commissione: vero è che il calciatore Picco Paolo è stato squalificato per una gara come dal richiamato C.U. n. 25 del 29.11.2007 C.R. Liguria, ma poiché la squalifica è stata inflitta nel Campionato di Prima Categoria (al quale la Pol. Pieve Ligure partecipa con la prima squadra), in quel Campionato deve essere scontata la sanzione secondo il disposto dell’art. 22 comma 3 C.G.S.. Consegue che la partecipazione del calciatore alla gara del Campionato di Terza Categoria Valbrevenna-Pieve Ligure Riserve del 1.12.2007 fu regolare. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera il rigetto del reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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