COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 20/12/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 33 – Reclamo A.S. Castelnovese avverso la squalifica del calciatore Lorenzini Stefano per cinque giornate. Gara Rio Major – Castelnovese del 25.11.2007 Campionato Prima Categoria C.U. n. 25 del 29.11.2007

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 20/12/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 33 - Reclamo A.S. Castelnovese avverso la squalifica del calciatore Lorenzini Stefano per cinque giornate. Gara Rio Major - Castelnovese del 25.11.2007 Campionato Prima Categoria C.U. n. 25 del 29.11.2007 L’A.S. Castelnovese propone reclamo avverso la squalifica per cinque giornate effettive di gara inflitte dal Giudice Sportivo al calciatore Lorenzini Stefano con la seguente motivazione: Espulso – dopo aver subito una rete, correva verso l’arbitro per protestare e colpiva il taccuino dello stesso, facendolo cadere a terra. A sostegno del gravame, col quale chiede la riduzione della squalifica, la società ricorrente afferma che il proprio tesserato, correndo per protestare aveva inavvertitamente scontrato l’arbitro facendogli cadere il taccuino e che, espulso, si era tranquillamente allontanato. Il reclamo può essere accolto, perché l’arbitro, interpellato da questo giudicante, ha affermato che la caduta a terra del taccuino avvenne per conseguenza dell’impatto involontario col calciatore che era accorso verso di lui per protestare. Per questi motivi la Commissione Disciplinare accoglie il reclamo dell'A.S. Castelnovese e riduce la squalifica del calciatore da cinque a tre giornate effettive di gara. Dispone la restituzione della tassa reclamo addebitata in conto.
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