COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 11/01/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 45 – Reclamo G.S. Little Club Genoa avverso la squalifica del calciatore Thiam Cheik per quattro giornate. Gara Little Club Genoa – Colli di Luni dell’8.12.2007 Campionato Juniores Regionale. C.U. n. 28 del 13.12.2007. La Commissione Disciplinare,

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 11/01/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 45 - Reclamo G.S. Little Club Genoa avverso la squalifica del calciatore Thiam Cheik per quattro giornate. Gara Little Club Genoa - Colli di Luni dell'8.12.2007 Campionato Juniores Regionale. C.U. n. 28 del 13.12.2007. La Commissione Disciplinare, • letti gli atti; • preso atto che il G.S. ha squalificato per quattro giornate effettive di gara il calciatore Thiam Cheikh, con la seguente motivazione “per condotta gravemente violenta nei confronti di un giocatore avversario”. • rilevato che il G.S. Little Club ha proposto reclamo chiedendo la riduzione della sanzione affermando di ritenerla eccessiva in considerazione del fatto che il proprio tesserato avrebbe reagito ad un pesante insulto a sfondo razziale; • rilevato che nulla riferisce l’arbitro in merito a quanto eccepito dalla reclamante; • atteso che a’ sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. al rapporto arbitrale è conferita fede probatoria privilegiata; • considerato che la sanzione della squalifica per quattro giornate di gara irrogata dal G.S. appare di congrua entità in relazione alle modalità di svolgimento dei fatti e che pertanto il reclamo deve essere respinto; per questi motivi rigetta il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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