COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 17/01/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 43 – Reclamo Pol. Laigueglia avvero l’ammenda di € 230,00 – Gara Laigueglia-Serra Riccò del 9.12.2007 Campionato Promozione. C.U. n. 28 del 13.12.2007.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 17/01/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 43 - Reclamo Pol. Laigueglia avvero l'ammenda di € 230,00 - Gara Laigueglia-Serra Riccò del 9.12.2007 Campionato Promozione. C.U. n. 28 del 13.12.2007. Al termine della gara, il Presidente con alcuni tesserati della società, apriva il cancello del recinto spogliatoi, permettendo l'ingresso di estranei. Alcuni di essi colpivano la porta dello spogliatoio, rompendola, della terna arbitrale. Il pronto intervento di un Carabiniere in borghese che si qualificava come tale, permetteva ai componenti la terna arbitrale e all'osservatore della stessa di abbandonare l'impianto sportivo senza conseguenze, dato che erano anche presenti diversi sostenitori in attesa all'uscita. Questa la motivazione con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla società Polisportiva Laigueglia l’ammenda di € 230,00. Con reclamo di rito ha proposto opposizione la Pol. Laigueglia sostenendo che il cancello d’ingresso agli spogliatoi era stato aperto per consentire l’ingresso dell’osservatore arbitrale e, nell’occasione nessun altra persona era entrata nel recinto. Successivamente il cancello era stato aperto per consentire l’accesso agli spogliatoi d’un carabiniere in borghese. Riassumendo la società reclamante contesta la veridicità di quanto refertato dagli ufficiali di gara per cui chiede l’annullamento o la riduzione dell’ammenda. Il reclamo non può trovare accoglimento. La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali, sul cui contenuto, per espressa norma regolamentare, s’incardina il giudizio sportivo, rilevato che i fatti si sono svolti come perfettamente riassunto dal primo giudice e respinte le contrarie eccezioni della Pol. Laigueglia, ritenuta equa ed appropriata la sanzione irrogata in primo grado, delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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