COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 17/01/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 49 – Reclamo A.R.S. Città Giardino avverso la squalifica del calciatore Ricci Guido fino al 28.2.2010. Gara San Vincenzo – Città Giardino del 10.12.2007 Coppa Italia Calcio a 5. C.U. n. 28 del 13.12.2007.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 17/01/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 49 - Reclamo A.R.S. Città Giardino avverso la squalifica del calciatore Ricci Guido fino al 28.2.2010. Gara San Vincenzo - Città Giardino del 10.12.2007 Coppa Italia Calcio a 5. C.U. n. 28 del 13.12.2007. Espulso per una offesa al direttore di gara. Alla notifica del provvedimento, sputava colpendo in pieno viso un arbitro. Nell’abbandonare il terreno di gioco si avvicinava allo stesso e lo offendeva e minacciava in modo grave. Queste le motivazioni con le quali il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Ricci Guido, tesserato per la società Città Giardino, la squalifica fino al 28 febbraio 2010. La reclamante non contesta i fatti e riferisce che il Consiglio della società ha fortemente biasimato il gesto del giocatore, che è stato temporaneamente sospeso da ogni attività in seno al sodalizio; riferisce anche che il Ricci è impegnato oltre che come calciatore anche come preparatore atletico dei portieri, rendendosi così utile nello svolgimento dell’attività sociale rivolta essenzialmente al ricupero, attraverso lo sport, di persone difficili, perciò chiede una sensibile riduzione della squalifica. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, rigetta il reclamo. Questo giudicante ha già più volte evidenziato come il gesto dello sputare, denotando il totale disprezzo dell’individuo, costituisca la più grave delle ingiurie e debba perciò essere sanzionato con estrema gravità. Nel caso di specie la sanzione inflitta in primo grado appare appropriata ed equamente rapportata al fatto che lo sputo raggiunse l’arbitro al volto e va confermata. Per questi motivi la C.D. delibera di respingere il reclamo della società Città Giardino e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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