COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 31/01/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 49 – Reclamo A.S.D. Monterosso 2002 avverso le decisioni assunte dal G.S. in ordine alla gara del Campionato di Seconda Categoria Casoni-Monterosso del 6.1.2008 non disputata. C.U. n. 25 del 10.1.2008 D.P. La Spezia
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 31/01/2008
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 49 - Reclamo A.S.D. Monterosso 2002 avverso le decisioni assunte dal G.S. in ordine alla gara del Campionato di Seconda Categoria Casoni-Monterosso del 6.1.2008 non disputata.
C.U. n. 25 del 10.1.2008 D.P. La Spezia
Con declaratoria apparsa sul C.U. n. 25 del 10 Gennaio 2008 D.P. La Spezia, il Giudice Sportivo infliggeva all’A.S.D. Monterosso la punizione sportiva di perdita della gara del Campionato di Seconda Categoria Casoni-Monterosso del 6.1.2008 oltre ad un punto di penalizzazione ed all’ammenda di € 150,00. Sugli atti ufficiali l’arbitro denunciava l’assenza, all’ora d’inizio della gara, della società ospitata.
Contro siffatte sanzioni insorge l’A.S.D. Monterosso, che, con reclamo proposto nei termini, giustifica la mancata presentazione alla gara sostenendo di non aver ricevuto il telegramma inviatole il 21.12.2007 dalla Delegazione Provinciale di La Spezia riportante lo spostamento dell’orario dalle ore 14,30 alle ore 10,30; chiede pertanto l’annullamento di tutte le sanzioni inflitte con conseguente fissazione di nuova data per la disputa della gara.
Il reclamo è inammissibile perché proposto in primo grado alla Commissione Disciplinare anziché al Giudice Sportivo.
Il Codice di Giustizia Sportiva, all’art. 29 comma 3, attribuisce al G.S. la competenza in primo grado per i reclami avverso lo svolgimento delle gare, talché l’A.S.D. Monterosso 2002 a quel giudice avrebbe dovuto far valere le proprie ragioni inviando l’istanza nei termini e con le formalità previste dallo stesso articolo.
Per questi motivi la C.D. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Monterosso e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto (art. 33 comma 13 C.G.S.).
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