COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 28/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 61 – Reclamo del calciatore Loris Alessio, tesserato soc. Altarese, avverso la squalifica fino al 31 maggio 2009. Gara Altarese – Cengio del 2.2.2008 Campionato Juniores Provinciale. C.U n. 30 del 7.2.2008 D.P. Savona.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 28/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 61 - Reclamo del calciatore Loris Alessio, tesserato soc. Altarese, avverso la squalifica fino al 31 maggio 2009. Gara Altarese - Cengio del 2.2.2008 Campionato Juniores Provinciale. C.U n. 30 del 7.2.2008 D.P. Savona. Propone reclamo avverso la propria squalifica il calciatore Loris Alessio, tesserato per la società Altarese, squalificato dal Giudice Sportivo della D.T. di Savona fino al 31 maggio 2009 con la seguente motivazione “espulso – non condividendo una decisione tecnica spingeva con una violenta manata sul petto dell’arbitro e lo insultava pesantemente: A fine gara tentava nuovamente d’aggredirlo ma veniva prontamente trattenuto da un suo dirigente”. Il reclamante chiede la revisione della sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo ammettendo di aver spinto l’arbitro ma “non violentemente”, negando altresì il tentativo d’aggressione di fine gara. Presa visione degli atti ufficiali e riscontrata la perfetta sintonia della declaratoria del primo giudice con quanto riferito dall’arbitro, che dichiarava di essere stato spinto dal Loris con una manata sul petto in modo violento, le contrarie eccezioni proposte dal calciatore devono essere disattese, vista la nota prevalenza del referto sulle dichiarazioni di parte. Tuttavia, nell’irrogazione della pena, occorre tener presente che il gesto non provocò alcuna conseguenza all’ufficiale di gara, talché, aggiungendovi anche il comportamento aggressivo di fine gara, la squalifica può essere ridotta e contenuta in più breve durata. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di ridurre la squalifica del calciatore Loris Alessio, dal 31.5.2009 al 31.12.2008. Dispone la restituzione della tassa versata.
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