COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 14/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Atletico Lecco Camp. 1^ Cat. Gir. F Gara Atletico Lecco/Lissone del 27/01/2008 C.U. n.29 del CRL datato 31/01/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 14/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Atletico Lecco Camp. 1^ Cat. Gir. F Gara Atletico Lecco/Lissone del 27/01/2008 C.U. n.29 del CRL datato 31/01/2008 La società ATLETICO LECCO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore ALAN GIANOLA per 6 GARE, lamentando la sanzione inflitta sarebbe eccessiva in rapporto alla condotta descritta nella delibera impugnata. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il comportamento posto in essere dal GIANOLA nei confronti del direttore di gara nel corso della gara in oggetto, seppure censurabile, non può essere qualificato come violento e/o minaccioso. Si ritiene, pertanto, di poter valutare con minor rigore la condotta tenuta dal suddetto calciatore. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore ALAN GIANOLA a 4 GARE Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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