COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 14/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ACD Pro Novate Camp. 2^ Cat. Gir. P Gara Nuovo Pero/Pro Novate del 20/01/2008 C.U. n.24 della Delegazione di MILANO datato 24/01/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 31 del 14/02/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società ACD Pro Novate Camp. 2^ Cat. Gir. P
Gara Nuovo Pero/Pro Novate del 20/01/2008
C.U. n.24 della Delegazione di MILANO datato 24/01/2008
La società PRO NOVATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore FABIO CARMICINO fino al 25/03/2008, lamentando che il calciatore non avrebbe assolutamente spinto l’arbitro e che le proteste sarebbero maturate in un contesto di particolare animosità. Chiede, perciò, una riduzione della squalifica.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato entro i termini regolamentari, rileva: esaminato il referto di gara, fonte privilegiata di prova, si evince inequivocabilmente che il CARMICINO si è reso responsabile di tutti i fatti che gli sono stati ascritti.
Di conseguenza appare del tutto meritevole di conferma la sanzione disposta in prime cure che appare sinceramente sin troppo benevola.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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