COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 14/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società CSV Vittuone Camp. All. Reg. Gir. H Gara Accademia Internazionale/Vittuone del 27/01/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 14/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società CSV Vittuone Camp. All. Reg. Gir. H Gara Accademia Internazionale/Vittuone del 27/01/2008 La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto dalla società VITTUONE relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la ACCADEMIA INTERNAZIONALE avrebbe fatto partecipare il calciatore ANDREA PANTALEO in posizione irregolare. rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte la quale non ha inviato le proprie deduzioni; rilevato che, la squalifica di 3 GARE è stata comminata in relazione al torneo di COPPA LOMBARDIA; rilevato che ai sensi dell’art.19 punto 11.1 del CGS, le squalifiche comminate nella COPPA LOMBARDIA devono essere scontate in COPPA LOMBARDIA, di conseguenza il calciatore ANDREA PANTALEO aveva titolo a partecipare alla gara di campionato oggetto del reclamo. PQM rigetta il reclamo come sopra proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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