COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 21/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società POL. Virgilio Camp. 2^ Cat. Gir. O Gara Virgilio/Ceresarese del 03/02/2008 C.U. n.30 della delegazione di MANTOVA datato 07/02/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 32 del 21/02/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società POL. Virgilio Camp. 2^ Cat. Gir. O
Gara Virgilio/Ceresarese del 03/02/2008
C.U. n.30 della delegazione di MANTOVA datato 07/02/2008
La società VIRGILIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore NICOLA CAVICCHINI per 6 GARE, lamentando che il calciatore ha solamente chiesto al direttore di gara spiegazioni in merito all’espulsione ricevuta per un fallo di reazione dopo aver subito un fallo violento.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo non può trovare accoglimento in quanto si pone in contrasto con quanto affermato dal direttore di gara nel proprio referto di gara fonte primaria e privilegiata di prova. Infatti, dal rapporto dell’arbitro emerge senza ombra di dubbio che il CAVICCHINI, dopo essere stato espulso per una grave fallo di reazione, spingeva lievemente l’arbitro e lo insultava pronunciando una frase blasfema. La gravità del suddetto comportamento giustifica la squalifica comminata dal GS la quale merita di essere confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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