COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 21/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società SC Antoniana Camp. 2^ Cat. Gir. Z Gara Antoniana/San Marco del 20/01/2008 C.U. n.21 della delegazione di VARESE datato 24/01/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 21/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società SC Antoniana Camp. 2^ Cat. Gir. Z Gara Antoniana/San Marco del 20/01/2008 C.U. n.21 della delegazione di VARESE datato 24/01/2008 La società ANTONIANA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore TOSI PIERANGELO per 8 GARE, lamentando che la gomitata al volto di un avversario non è stata volontaria, bensì solo un gesto scorretto in fase di gioco in seguito al quale vi è stato un leggero contatto fisico con l’avversario in seguito alla reazione di quest’ultimo. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo merita di essere parzialmente accolto con una lieve riduzione della squalifica al calciatore TOSI in quanto quest’ultimo ha commesso un gesto violento in una fase di gioco e in seguito alla reazione dell’avversario ha tentato di difendersi. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore TOSI PIERANGELO a 5 GARE Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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