COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 21/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società A.S.D. Sporting Adda Bottanuco Camp. Jun. Prov. Gir. G Gara Pol. Ponte/ASD Adda Bottanuco del 02/02/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 32 del 21/02/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società A.S.D. Sporting Adda Bottanuco Camp. Jun. Prov. Gir. G
Gara Pol. Ponte/ASD Adda Bottanuco del 02/02/2008
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società ASD SPORTING ADDA BOTTANUCO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società POL. PONTE avrebbe fatto partecipare il calciatore LAZZARI NICOLA in posizione irregolare.
Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari;
Rilevato che copia dello stesso è stata inviata alla controparte;
Rilevato che la società POL. PONTE non ha inviato le proprie deduzioni;
Rilevato che, come da C.U. n. 22 datato 10/01/2008 della Delegazione di BERGAMO il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame.
Visti gli artt. 17-19-22-46 del CGS, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
In accoglimento del reclamo come sopra proposto:
a) di comminare alla società POL. PONTE la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3;
b) di comminare alla società POL. PONTE l’ammenda di euro 120,00 così determinata dalla categoria di appartenenza;
c) di squalificare il calciatore LAZZARI NICOLA per una ulteriore gara;
d) d) di inibire a tutto il 21/03/2008 il dirigente accompagnatore sig. ANGELO RIZZI della società POL. PONTE
Dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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