COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 21/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società PSG ASD Camp. All. Prov. Gir. C Gara PSG/Grumulus del 03/02/2008 C.U. n.27 della delegazione di CREMONA datato 07/02/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 21/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società PSG ASD Camp. All. Prov. Gir. C Gara PSG/Grumulus del 03/02/2008 C.U. n.27 della delegazione di CREMONA datato 07/02/2008 La società PGS ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il dirigente accompagnatore UMBERTO GNACCARINI, il massaggiatore GABRIELE SOLDI e l’allenatore DAVIDE GIORGIO GABOARDI fino al 22/02/2008, nonché i calciatori CHRISTIAN ROSSI e LUCA BRAGA per DUE gare, e che ha inflitto alla società l’ammenda di Euro 100,00, lamentando ce i fatti descritti nel referto arbitrale non corrisponderebbero a quanto realmente accaduto. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva preliminarmente che il reclamo proposto avverso le sanzioni inflitte a tutti i tesserati deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art.45 comma 3 del CGS il quale recita che non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti che infliggono la sanzione fino a due gare per quanto riguarda i calciatori e dell’inibizione fino ad un mese per quanto concerne i dirigenti. Per quanto riguarda, invece, l’ammenda, si rileva che la ricostruzione dell’accaduto svolta dalla reclamante è priva di qualsiasi riscontro probatorio e che, pertanto, Codesta Commissione non può che basare la propria decisione su quanto riportato nel referto di gara ai sensi dell’art.35 del CGS. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo in riferimento alle posizioni di: GNACCARINI, SOLDI, GABOARDI, ROSSI e BRAGA; RIGETTA il reclamo in riferimento all’ammenda comminata dal GS alla PSG - ASD Dispone inoltre l’addebito della relativa tassa.
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