COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 28/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Codogno Camp. Prom. Gir. E Gara Asd.Romanese/AC. Codogno del 10/02/2008 C.U. n.31 del CRL datato 14/02/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 33 del 28/02/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società AC Codogno Camp. Prom. Gir. E
Gara Asd.Romanese/AC. Codogno del 10/02/2008
C.U. n.31 del CRL datato 14/02/2008
La società CODOGNO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore RICCARDO MASSARI per 4 GARE, lamentando che il predetto calciatore, diversamente da quanto riportato nella delibera impugnata, non avrebbe gettato per terra la fascia di capitano al momento della notifica dell’espulsione, né avrebbe rivolto frasi irriguardose nei confronti dell’arbitro.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: nel referto arbitrale, che forma piena prova del comportamento dei tesserati nel corso delle gare, è chiaramente riportato che il MASSARI, dopo essere stato espulso, ha rivolto frasi ingiuriose nei confronti dell’arbitro giungendo a gettare in terra la fascia di capitano. Rileva altresì che la ricostruzione dell’accaduto svolta dalla reclamante è priva di qualsiasi riscontro probatorio. Osserva, infine che la sanzione comminata risulta congrua e proporzionale alla condotta posta in essere dal MASSARI così come descritta negli atti ufficiali.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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