COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 28/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Pro Melegnano Camp. 2^ Cat. Gir. N Gara Pro Melegnano/Sanmartinese del 10/02/2008 C.U. n.27 della delegazione di LDOI datato 14/02/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 28/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Pro Melegnano Camp. 2^ Cat. Gir. N Gara Pro Melegnano/Sanmartinese del 10/02/2008 C.U. n.27 della delegazione di LDOI datato 14/02/2008 La società PRO MELEGNANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore LUIGI SUSANI per 4 GARE, lamentando che la condotta del calciatore non si è caratterizzata per proteste, minacce o atteggiamento irriguardoso, limitandosi unicamente a contestare la decisione arbitrale. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, si osserva che il SUSANI veniva espulso per proteste ed a seguito della decisione arbitrale correva verso il direttore di gara appoggiandosi leggermente alle braccia e costringendolo ad arretrare di qualche passo. Si evidenzia che la condotta non è stata caratterizzata da minaccia o violenza e che il leggero contatto fisico è avvenuto soprattutto per sottrarre l’arbitro alla mischia che si era creata. Tenuto conto di quanto accaduto, appare di conseguenza equo graduare la sanzione agli abituali criteri di valutazione. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore LUIGI SUSANI a 2 GARE disponendo l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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