COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 28/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Lonatese FC Camp. 2^ Cat. Gir. Z Gara Lonatese/Vergherese del 10/02/2008 C.U. n.24 della delegazione di VARESE datato 14/02/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 28/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Lonatese FC Camp. 2^ Cat. Gir. Z Gara Lonatese/Vergherese del 10/02/2008 C.U. n.24 della delegazione di VARESE datato 14/02/2008 La società LONATESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore GIORGIO MASON per 3 GARE, lamentando che il MASON seppure al termine della gara si è reso responsabile di quanto gli è stato contestato, il tutto è avvenuto unicamente per dolersi di un episodio della gara senza alcuna volontà di protestare contro il direttore di gara. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto di gara, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince che il MASON al termine della gara calciava il pallone e pronunciava frasi contenenti turpiloquio e bestemmia. Il tutto, però, avveniva in un unico contesto come sfogo per la tensione conseguita dall’esito della gara e senza che le frasi fossero rivolte al direttore di gara. Appare, perciò, equo graduare la squalifica agli abituali criteri di valutazione della presente Commissione. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore GIORGIO MASON a 2 GARE, dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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