COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 28/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GS Cerro Maggiore Camp. Jun. Prov. Gir. B Gara Cerro Maggiore/Canegrate del 09/02/2008 C.U. n.29 della delegazione di LEGNANO datato 14/02/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 33 del 28/02/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società GS Cerro Maggiore Camp. Jun. Prov. Gir. B
Gara Cerro Maggiore/Canegrate del 09/02/2008
C.U. n.29 della delegazione di LEGNANO datato 14/02/2008
La società CERRO MAGGIORE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il tecnico FRISENDA FRANCESCO sino al 07/04/2008, lamentando che il FRISENDA avrebbe richiesto spiegazioni al direttore di gara circa l’espulsione di un calciatore e siccome non riceveva risposta reiterava la richiesta a cui faceva seguito l’espulsione che gli veniva comminata. Solo uscendo dal terreno di gioco si sarebbe abbandonato a qualche imprecazione diretta all’arbitro. Si chiede di conseguenza una riduzione della sanzione.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince che il tecnico sig. FRISENZA si è reso del tutto responsabile dei fatti che gli sono stati ascritti e di conseguenza la sanzione disposta in prime cure merita la più totale conferma.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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