COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 06/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Ticinia Camp. C5 Serie C1 Gir. A Gara Ticinia/ACSI Aurora del 25/01/2008 C.U. n.31 del CRL datato 14/02/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 06/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Ticinia Camp. C5 Serie C1 Gir. A Gara Ticinia/ACSI Aurora del 25/01/2008 C.U. n.31 del CRL datato 14/02/2008 La società TICINIA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha omologato il risultato conseguito sul campo, lamentando che la ACSI AURORA avrebbe violato la normativa del CRL concernente il limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età, ossia l’obbligo di impiegare almeno 3 calciatori nati dal 01-01-1985, sebbene in distinta fossero stati inseriti i nominativi di 3 calciatori aventi il predetto requisito, solo 1 di questi risultava presente all’inizio effettivo della gara. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: appare condivisibile la decisione del GS, in quanto al punto 1.3 delle normative interne del CRL, che prevede di inserire in distinta, per le gare di campionato, almeno 3 calciatori nati a partire dell’1.01.1985 deve essere interpretata in modo che nessun calciatore può essere ammesso in campo se non inserito in distinta. Nel caso di specie, 2 calciatori dell’AURORA, sebbene giunti in ritardo al campo di gioco, sono stati inseriti in distinta prima dell’inizio della gara e sono stati successivamente identificati e ammessi al gioco dal direttore di gara. Nell’eventualità in cui i calciatori non si fossero presentati al campo di gioco l’arbitro avrebbe provveduto a depennarli dalla distinta e, di conseguenza, si sarebbe verificata una violazione della norma attualmente in vigore. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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