COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 06/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Bocconi Sport Team Camp. C5 Serie C1 Gara Bocconi Sport Team/Real Mezzola del 25/01/2008 C.U. n.31 del CRL datato 14/02/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 06/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Bocconi Sport Team Camp. C5 Serie C1 Gara Bocconi Sport Team/Real Mezzola del 25/01/2008 C.U. n.31 del CRL datato 14/02/2008 La società BOCCONI ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha omologato il risultato conseguito sul campo, lamentando che la società REAL MEZZOLA avrebbe violato la normativa del CRL, riguardante l’obbligo di impiego di calciatori nati dal 01.01.1985, in quanto in distinta erano stati inseriti i nominativi di 3 calciatori aventi il predetto requisito, ma solamente 2 risultavo presenti all’inizio della gara. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: appare condivisibile la decisione del GS, in quanto la normativa del CRL relativa all’inserimento in distinta di 3 calciatori nati dall’1.01.1985, deve essere interpretata affinché nessun calciatore possa essere ammesso sul terreno di gioco se non è stato preventivamente inserito in distinta. Nel caso di specie, il calciatore del REAL MEZZOLA, giunto al campo di gioco nell’intervallo tra il 2 tempi, è stato regolarmente inserito in distinta prima dell’inizio della gara e, successivamente identificato e ammesso al gioco dal direttore di gara. Ne discende, che se il calciatore non si fosse mai presentato al campo di gioco l’arbitro ne avrebbe cancellato il nominativo dalla distinta e, di conseguenza, si sarebbe verificata una violazione della norma richiamata per mancanza di calciatori aventi il requisito d’età richiesto. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa
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