COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 06/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Bagnolo Camp. Jun. Prov. Gir. A Gara Pianenghese/Bagnolo del 02/02/2008 C.U. n.27 della delegazione di CREMONA datato 07/02/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 del 06/03/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società US Bagnolo Camp. Jun. Prov. Gir. A
Gara Pianenghese/Bagnolo del 02/02/2008
C.U. n.27 della delegazione di CREMONA datato 07/02/2008
La società BAGNOLO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore ANDREA RUPPEN sino al 31/12/2009; BARBATI MATTEO per 5 GARE e inibito il sig. VERDELLI RENZO sino al 31/05/2008, lamentando che vi era stato uno scambio di persona in quanto i comportamenti imputati al BARBATO erano stati tenuti da un altro calciatore e precisamente Luca MAGLIO, così come quelli addebitati al dirigente VERDELLI erano da addebitare ad altri non meglio menzionati. La reclamante sostiene infine che il RUPPEN abbia colpito l’arbitro non intenzionalmente al volto con la mano aperta e non con un pugno.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo non può trovare accoglimento in quanto le circostanze in esso contenute non trovano alcun riscontro nel rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova. Si osserva inoltre che l’arbitro sentito a chiarimenti da questa Commissione ha confermato come autori dei comportamenti descritti nel proprio rapporto: il BARBATO e il VERDELLI, descrivendoli persino fisicamente.
La gravità dei comportamenti giustifica pienamente le sanzioni comminate dal GS le quali meritano di essere confermate.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
Share the post "COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 06/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Bagnolo Camp. Jun. Prov. Gir. A Gara Pianenghese/Bagnolo del 02/02/2008 C.U. n.27 della delegazione di CREMONA datato 07/02/2008"