COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 06/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo di CALANDRINO ANTONIO esercente la POTESTA’ genitore sul minore CALANDRINO MANUEL – Gara del 10/02/2008 tra Bruzzano/Novaffori C.U. n.27 della delegazione di MILANO datato 14/02/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 del 06/03/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo di CALANDRINO ANTONIO esercente la POTESTA’ genitore sul minore CALANDRINO MANUEL - Gara del 10/02/2008 tra Bruzzano/Novaffori
C.U. n.27 della delegazione di MILANO datato 14/02/2008
La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che i reclami proposto avverso le decisioni del GS devono essere presentati alla Commissione Disciplinare nel termine perentorio di 7 (Sette) giorni dalla data di pubblicazione del CU (art.46 comma 4 del CGS), che il provvedimento del GS oggetto del reclamo è stato pubblicato sul CU n.27 del 14/02/208 della delegazione di MILANO e che il reclamo come si evince dal timbro apposto sulla busta, è stato affidato al servizio postale in data 27/02/2008 e cioè oltre il termine previsto dal vigente regolamento.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della tassa.
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