COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 28 febbraio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara: A.C. ACQUAVIVA – G.S. ATLETICO VIESTE del 10 febbraio 2008

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 28 febbraio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara: A.C. ACQUAVIVA - G.S. ATLETICO VIESTE del 10 febbraio 2008 ( Reclamo della Società A.C. ACQUAVIVA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore FRAPPAMPINA Giuseppe e della Società per l’ammenda di €. 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n° 40 del 14 febbraio 2008 del Comitato Regionale Puglia) Esaminati gli atti ufficiali ; letto il reclamo a margine citato ; esperite indagini; rilevato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali e che il grave comportamento assunto dal calciatore FRAPPAMPINA Giuseppe è stato adeguatamente punito dal Giudice Sportivo; considerato altresì che non merita censura neppure il provvedimento della sanzione pecuniaria adottata dal primo Giudice perché ritenuta adeguata ai fatti occorsi P.Q.M. D E L I B E R A rigettarsi il reclamo proposto dalla A.C. ACQUAVIVA e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della Società.
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