COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 6 marzo 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: ATLETICO MODUGNO – ASCOLI SATRIANO del 17 febbraio 2008

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 6 marzo 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: ATLETICO MODUGNO - ASCOLI SATRIANO del 17 febbraio 2008 ( Reclamo della Società ATLETICO MODUGNO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore LAFRONZA Domenico di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n° 42 del 21 febbraio 2008 del Comitato Regionale Puglia) Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; rilevato che ai sensi dell’art. 46 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva il reclamo è stato inoltrato via fax in data 29.2.2008 e con Raccomandata A.R. spedita l’1.3.2008, quindi oltre il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale; P.Q.M. D E L I B E R A dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società ATLETICO MODUGNO e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della Società.
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