COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 06 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale S.S. AZZANI’ ( Campionato di 3^ Categoria Delegazione provinciale di Tempio Pausania ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 25 del 07.02.2008. Gara Posada / Azzanì del 27.01.2008.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 06 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale S.S. AZZANI’ ( Campionato di 3^ Categoria Delegazione provinciale di Tempio Pausania ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 25 del 07.02.2008. Gara Posada / Azzanì del 27.01.2008. La società Azzanì ha proposto reclamo avverso la squalifica a tutto il 31.12.2008 inflitta al giocatore Asara Cristian, giocatore in panchina, che, a seguito di un provvedimento tecnico dell’arbitro, entrava nel rettangolo di gioco ed inveiva e spintonava, spalla contro spalla, lo stesso; alla formale notifica dell’espulsione, così come nell’abbandonare il terreno di gioco, ed altrettanto dall’esterno ove nel frattempo si era accomodato, persisteva nelle minacce e negli insulti; a fine gara, inoltre, invitava i propri compagni a non salutare l’arbitro e si ripeteva ancora in improperi ed intimidazioni particolarmente pesanti; per di più, quando il direttore di gara gli dava le spalle al rientro nello spogliatoio a lui riservato, veniva raggiunto da un colpo non violento e dato con l’interno della mano dal medesimo, nella parte bassa della nuca e precisamente sotto l’orecchio destro, punto particolarmente sensibile, colpo che gli causava un forte dolore che poi si riduceva ad un fastidio continuo che veniva meno nella notte dopo il ricorso ad un analgesico. La reclamante, pur ammettendo le intemperanze delle quali si rese responsabile il giocatore nei confronti dell’arbitro, ha negato che egli abbia posto in essere l’atto consistito nel colpo, pur definito non violento, inferto sulla nuca, ed ha perciò domandato, in via principale, la revoca della squalifica, ed in subordine la sua riduzione. Tali richieste sono state rinnovate, in sede di audizione personale, davanti a questa Commissione, dal legale rappresentante della società Azzanì. La Commissione, esaminato il referto ed i supplementi ad esso allegati, rileva quanto segue. La dettagliata ricostruzione degli episodi non lascia dubbi sulle gravi e scomposte intemperanze poste in essere dal giocatore, così come sul colpo da questi inferto sulla nuca dell’arbitro, con l’interno della mano.La portata di tali intemperanze, culminate nel colpo definito “ non violento” dallo stesso direttore di gara e le limitate conseguenze di questo, fanno tuttavia ritenere la sanzione adottata dal Giudice Sportivo, in considerazione di quanto previsto dall’art. 19, n° 4, lett.d) del C.G.S., suscettibile di adeguata riduzione, come da dispositivo. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di accogliere il reclamo e di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Asara Cristian fino al 30 giugno 2008. Dispone il non addebito della tassa.
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