COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 27/02/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. FUTURA SPORT (PA)-Appello avverso le sanzioni di squalifica a carico dei calciatori Riti Stefano (5 gare), Clemente Giuseppe (3 gare), Bonvissuto Fabrizio (2 gare) – Gara 3^ categoria A.S.D. Futura Sport-Principe di Belmonte del 26/01/2008 C.U.23 del 30/01/2008 Procedimento 62/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 27/02/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. FUTURA SPORT (PA)-Appello avverso le sanzioni di squalifica a carico dei calciatori Riti Stefano (5 gare), Clemente Giuseppe (3 gare), Bonvissuto Fabrizio (2 gare) – Gara 3^ categoria A.S.D. Futura Sport-Principe di Belmonte del 26/01/2008 C.U.23 del 30/01/2008 Procedimento 62/B La società A.S.D. Futura Sport ha inoltrato rituale appello avverso le sanzioni sopra indicate ritenendoli eccessive in relazione agli episodi contestati ai propri tesserati. €. 1.500,00= La Commissione Disciplinare, esaminati i motivi del ricorso e gli atti ufficiali della gara, che godono di fede privilegiata come sancito dall’art.35 comma 1.1 del C.G.S., preliminarmente rileva che la sanzione della squalifica per 2 gare a carico del calciatore Bonvissuto Fabrizio non è impugnabile a norma dell’articolo 45 comma 3° del C.G.S. Per quanto alle squalifiche a carico degli altri calciatori, si ritiene equilibrata quella della squalifica per tre gare a carico del calciatore Clemente Giuseppe, mentre può trovare accoglimento la richiesta di ridimensionamento della squalifica per cinque gare a carico del calciatore Riti Stefano in considerazione del fatto che la sua verbale protesta nei confronti dell’arbitro, per quanto assolutamente censurabile, è rimasta contenuta nel breve tempo della plateale contestazione, senza alcuna reiterazione né conseguenza di alcun tipo. P.Q.M. DELIBERA Di accogliere l’appello inoltrato dalla società A.S.D Futura Sport e di determinare in quattro gare la squalifica a carico del calciatore Riti Stefano, confermando nel resto. Per l’effetto, senza addebito di tassa.
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