COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 5/03/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. AKRAGAS CALCIO – (AG) – (Avverso squalifica per 5 gare calciatore Lupo Vito – GARA ENNA CALCIO – AKRAGAS CALCIO del 17.02.2008 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. “A”) – C.U. n. 40 del 20.02.2008 – Proc. n. 156/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 5/03/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. AKRAGAS CALCIO – (AG) – (Avverso squalifica per 5 gare calciatore Lupo Vito – GARA ENNA CALCIO – AKRAGAS CALCIO del 17.02.2008 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. “A”) – C.U. n. 40 del 20.02.2008 - Proc. n. 156/A L’arbitro della gara in epigrafe indicata su richiamo di un assistente ufficiale al 44’ del primo tempo, espelleva il calciatore Lupo Vito della Società Akragas reo di avere attinto con uno sputo al volo un calciatore avversario; Il Giudice Sportivo territoriale, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 40 del venti Febbraio 2008, squalificava il suddetto Lupo Vito per 5 gare. Avverso tale sanzione ha presentato appello la Società A.S.D. Akragas chiedendo anche di essere sentita. La ricorrente ritiene il provvedimento sproporzionato rispetto l’entità e la dinamica dei fatti e nel condannare il gesto posto in essere del proprio tesserato, parzialmente lo giustificava sia perché maturato in un ambiente reso provocatorio dagli avversari, sia perché il proprio tesserato era stato, precedentemente e reiteratamente fatto oggetto di premeditate offese che coinvolgevano anche un caro defunto. Pertanto chiede la revisione del provvedimento disciplinare tesa ridurre la squalifica. La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello, esaminati gli atti ufficiali, sentiti il rappresentante della Società, delegato dal Presidente della stessa, nonché il legale di parte, all’udienza dibattimentale del 4 Marzo 2008, osserva: Il gravissimo, atto spregevole dello sputo al viso emesso dal calciatore Lupo Vito nei confronti di un calciatore avversario è chiaramente descritto nel rapporto dell’assistente dell’arbitro; Non potrà mai trovare ingresso in questa sede alcuna giustificazione tendente a sminuire un atto fra i più spregevoli che si possano consumare nei confronti di terzi; P.Q.M. DELIBERA: Di respingere l’appello della Società A.S.D. Akragas Calcio e l’addebito della tassa reclamo di Euro 130,00.
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