COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 5/03/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale U.S. RACALMUTO (AG) – Avverso la squalifica del calciatore Loretta Biagio per 4 gare- Gara Racalmuto –Collesano del 10/02/08 – C.U. N. 38 del 13/02/08 PROC. 167/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 5/03/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale U.S. RACALMUTO (AG) – Avverso la squalifica del calciatore Loretta Biagio per 4 gare- Gara Racalmuto –Collesano del 10/02/08 – C.U. N. 38 del 13/02/08 PROC. 167/A La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva che l’impugnazione è stata proposta oltre il termine di sette giorni previsto dall’art. 46 comma 4 del C.G.S. L’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità dell’appello, a termini dell’art. 33 comma 5 e 9 del C.G.S. e ne preclude l’esame di merito. P.Q.M. DELIBERA Di dichiarare inammissibile l’appello coma sopra proposto; Di addebitare alla citata Società istante, per l’effetto, la tassa reclamo non versata di Euro 103,00
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