COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 07/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di LABANCA Lorenzo, arbitro benemerito, per rispondere: della violazione di cui all’art.1 comma 1 CGS e all’articolo 40, comma 2 lett. b) del Regolamento A.I.A. (di cui al comunicato n. 20 del 31.10.2006, in vigore all’epoca dei fatti), per aver leso la reputazione di Organi Federali, quali il Vice C.R.A. Zaroli Alberto, il Presidente della Sezione Arbitri di Milano Valensin Valerio e del Presidente del C.R.A. Del Bo Roberto, così violando i principi di lealtà, probità, trasparenza e correttezza.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 07/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di LABANCA Lorenzo, arbitro benemerito, per rispondere: della violazione di cui all’art.1 comma 1 CGS e all’articolo 40, comma 2 lett. b) del Regolamento A.I.A. (di cui al comunicato n. 20 del 31.10.2006, in vigore all’epoca dei fatti), per aver leso la reputazione di Organi Federali, quali il Vice C.R.A. Zaroli Alberto, il Presidente della Sezione Arbitri di Milano Valensin Valerio e del Presidente del C.R.A. Del Bo Roberto, così violando i principi di lealtà, probità, trasparenza e correttezza. Il fascicolo relativo al presente deferimento, per quanto attiene alla contestazione formulata, contiene esclusivamente corrispondenza intercorsa tra l’arbitro Labanca Lorenzo, il Presidente C.R.A. Del Bo Roberto ed il Presidente della Sezione Arbitri di Milano Valensin Valerio. La diatriba, sviluppatasi attraverso gli scritti, è sorta a seguito della censura mossa dal Labanca al Vice C.R.A. Zaroli, relativa ad una frase sconveniente rivolta da quast’ultimo al deferito durante una lezione tecnica: Zaroli ad una richiesta di chiarimenti su argomenti tecnici avrebbe risposto al Labanca: “se non ti va bene la porta è li e puoi pure andartene”. Il deferito ha lamentato tale comportamento con lettera datata 20.01.2007 indirizzata contestualmente al Del Bo ed al Valensin. In risposta il Presidente della Sezione Arbitri di Milano, tra l’altro presente alla lezione tecnica in questione, adduceva che il Vice Zaroli non aveva proferito alcuna espressione infelice ed osservava la stranezza della circostanza che la censura da parte dell’arbitro fosse intervenuta circa quattro mesi dopo l’episodio. Nella risposta erano altresì contenute valutazioni non positive sulle relazioni redatte dal Labanca nel suo ruolo di osservatore arbitrale. Anche il Del Bo rispondeva con lettera datata 24 gennaio 2007, nella quale rilevava la stranezza del non breve lasso temporale intercorso dal fatto, aggiungendo che il tutto avrebbe potuto essere risolto attraverso un chiarimento nel corso della riunione stessa. Il contenuto delle due risposte sopra citate è apparso offensivo agli occhi del Labanca, il quale con missive in data 31.01.2007 e 10.02.2007 respingeva i giudizi contenuti nelle lettere ricevute e esprimeva valutazioni negative soprattutto a riguardo del comportamento tenuto dal Valensin. Durante la seduta conseguente al deferimento il Labanca ha pienamente confermato la sua posizione, ribadendo che il Vice Zaroli aveva pronunziato quella frase spiacevole nei suoi confronti e mantenendo un giudizio critico sull’atteggiamento tenuto dal Del Bo e Valensin. A conclusione della udienza il Rappresentante della Procura Federale chiedeva affermarsi la responsabilità del deferito in ordine alla violazione addebitatagli con condanna a mesi sei di inibizione. Il Labanca chiedeva di essere assolto. Motivi della decisione: Sostanzialmente, preso atto del contenuto degli scritti intercorsi tra i protagonisti di questa vicenda, che non appare il caso di riportare letteralmente, il tutto si può ricondurre ad un insistito rapporto dialettico tra il deferito ed i suoi interlocutori, nel corso del quale il Labanca ha certamente esagerato nei toni per fare valere, a tutti i costi, le sue presunte ragioni; con ciò ha violato le norme indicate nell’atto di deferimento. Per quanto sopra esposto questa Commissione Disciplinare DICHIARA Labanca Lorenzo responsabile della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e, dell’art. 40 comma 2 lettera b) del regolamento AIA in vigore all’epoca dei fatti e, pertanto, commina allo stesso la sospensione dell’attività a tutto il 7 aprile 2008. Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento all’interessato.
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