COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 21/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del PRocuratore Federale a carico di MOLINO Agatino arbitro effettivo, per rispondere: della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art.40, comma 2 lett. b) del Regolamento AIA, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva per aver insultato un giocatore nel corso di una gara da lui diretta attraverso le frasi “tu mi hai rotto il cazzo” e “se parli ti sbatto fuori”. Il fascicolo relativo al presente deferimento, per quanto attiene alla contestazione formulata, contiene esclusivamente la lettera di denunzia della AC GALBIATI CALCIO e l’interrogatorio reso dall’arbitro deferito presso la sede di Milano del CRA Lombardia avanti ai Sostituti Procuratori Arbitrali.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 21/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del PRocuratore Federale a carico di MOLINO Agatino arbitro effettivo, per rispondere: della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art.40, comma 2 lett. b) del Regolamento AIA, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva per aver insultato un giocatore nel corso di una gara da lui diretta attraverso le frasi “tu mi hai rotto il cazzo” e “se parli ti sbatto fuori”. Il fascicolo relativo al presente deferimento, per quanto attiene alla contestazione formulata, contiene esclusivamente la lettera di denunzia della AC GALBIATI CALCIO e l’interrogatorio reso dall’arbitro deferito presso la sede di Milano del CRA Lombardia avanti ai Sostituti Procuratori Arbitrali. Dagli atti risulta pienamente provato il fatto contestato all’arbitro effettivo Molino Agatino, il quale, peraltro, ha correttamente ammesso l’addebito adducendo a giustificazione il clima molto teso della partita e le continue proteste del capitano della squadra AC GALBIATI. Inoltre il deferito ha espresso il suo rammarico e pentimento per quanto commesso. Dopo la relazione del Presidente, a conclusione della udienza, il Rappresentante della Procura Federale chiedeva affermarsi la responsabilità del deferito in ordine alla violazione addebitatagli con condanna ad un mese di inibizione. L’arbitro Molino Agatino non ha presenziato, avendo preannunciato a questa Commissione la sua assenza. Motivi della decisione: Il comportamento contestato risulta provato; preso atto della confessione e della resipiscenza dimostrata dal deferito, la pena da infliggere può essere contenuta. Per quanto sopra esposto questa Commissione Disciplinare DICHIARA Molino Agatino responsabile della violazione di cui all’art.1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e, dell’art.40, comma 2, lettera b) del regolamento AIA e, pertanto, commina allo stesso la sospensione dall’attività a tutto il 14 aprile 2008. Manda alla Segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento all’interessato.
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