COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 06/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale a carico di Davide CORDONE, calciatore tesserato attualmente per la Soc. U.P. GAVIRATE CALCIO, Roberto BUZZI, Giorgio CERMESONI e Fabio FUMAGALLI, tutti dirigenti della stessa Società e della Società U.P. GAVIRATE CALCIO,

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 06/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale a carico di Davide CORDONE, calciatore tesserato attualmente per la Soc. U.P. GAVIRATE CALCIO, Roberto BUZZI, Giorgio CERMESONI e Fabio FUMAGALLI, tutti dirigenti della stessa Società e della Società U.P. GAVIRATE CALCIO, per rispondere: • il primo della violazione di cui all’art. 1 comma 1 e 46 comma 6 del CGS in relazione agli artt.7 comma 1 e 16 dello Statuto Federale, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere disputato in data 08.09.07, 16.09.07, 23.09.07, 30.09.07 e 07.10.07 cinque gare nelle file dalla Soc. U.P. GAVIRATE CALCIO senza averne titolo perché non ancora tesserato per la stessa; • i Sigg. Roberto Buzzi, Giorgio Cermesoni e Fabio Fumagalli della violazione di cui all’art.1 commi 1 del CGS, in relazione agli artt.7 comma 1 e 16 dello Statuto Federale per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere redatto e consegnato all’arbitro alcune distinte gare in altrettante partite in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Davide Cordone non ne avesse titolo perché ancora non tesserato con la società; • la Società U.P.GAVIRATE CALCIO ai sensi dell’art.46 comma 6 del CGS, per avere beneficiato della partecipazione di un calciatore non avente titolo in occasione delle gare del Campionato di Eccellenza – girone A – contro il Tradate il 08.09.07, il Vigevano il 16.09.07, il Corsico il 23.09.07, il Saronno il 30.09.07 ed il Rozzano il 07.10.2007, nonché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.4 comma 2 del CGS, nelle violazioni ascritte ai propri tesserati. Il contenuto del fascicolo trasmesso a questa Commissione dalla Procura Federale conferma documentalmente l’impiego in cinque gare da parte della Società U.P.GAVIRATE CALCIO del calciatore Davide Cordone, quando questi non era ancora tesserato per la società. Avanti la Commissione sono comparsi i Sigg. Enrico Papa, Presidente della società deferita, Fabio Fumagalli, Davide Cordone e l’avv. Eugenio Piccolo in rappresentanza e difesa di tutti i deferiti. Dopo la relazione del Presidente della Commissione, nel corso della quale riferiva anche sugli argomenti dedotti nella memoria difensiva prodotta, concordemente i deferiti proclamavano l’assoluta buona fede, rappresentando che il calciatore Cordone aveva cessato il rapporto contrattuale già in essere con la Società Sestese, della durata di un anno e scaduto nel giugno 2007. A seguito di ciò la Soc. U.P. GAVIRATE CALCIO ha inoltrato alla fine del mese di agosto, tramite raccomandata, all’Ufficio tesseramenti richiesta di tesseramento del calciatore Davide Cordone. Ritenendo adempiuto ogni onere, il giocatore è stato impiegato nelle gare sopra indicate. A conclusione della udienza, il Rappresentante della Procura Federale, chiedeva che fosse respinta la eccezione preliminare formulata nella memoria difensiva e, preso esplicitamente atto della buona fede dei deferiti, chiedeva affermarsi la responsabilità degli stessi in ordine alle violazioni rispettivamente contestate e la condanna alle seguenti sanzioni: per Davide Cordone la sanzione della squalifica per cinque gare; per Roberto Buzzi, Fabio Fumagalli e Giorgio Cermesoni la sanzione dell’inibizione per mesi quattro; per la Soc. U.P.GAVIRATE CALCIO la sanzione di sei punti di penalizzazione ed E. 600,00 di ammenda. Motivi della decisione L’eccezione, avanzata dai deferiti, relativa alla inammissibilità del ricorso presentato dalla FC Verbano Calcio, deve essere respinta: infatti questa Commissione è investita della decisione sulle contestazioni mosse attraverso l’atto di deferimento della Procura Federale, e non a seguito della comunicazione inoltrata dalla FC VERBANO CALCIO. Nel merito, gli addebiti mossi ai deferiti, come già più sopra riferito, risultano pienamente provati dalla documentazione in atti, peraltro non contestati nella diffusa memoria difensiva prodotta dalla Società deferita. Nel caso concreto non vi è motivo per non credere alla proclamata buona fede della Società e dei suoi componenti, i quali erano certi dell’avvenuto tesseramento del calciatore Davide Cordone. All’uopo è stata prodotta copia della ricevuta della raccomandata inviata per la richiesta di tesseramento e la cartolina di ritorno attestante la ricevuta della FIGC in data 30/08/2007. L’addebito da muovere ai deferiti rimane quindi di natura colposa, in quanto la Società, per negligenza, ha omesso di accertarsi che il trasferimento fosse stato ritualmente formalizzato. Nel caso in esame, quindi, deve ritenersi violata solamente la prima parte dell’art.1 comma 1 del CGS, laddove si impone l’osservanza delle norme e degli atti federali, mentre non appaiono violati i principi di lealtà, correttezza e probità. Pertanto le sanzioni che si ritiene di infliggere devono tenere conto della minore gravità del comportamento posto in essere; per tale motivo non si ritiene di infliggere la sanzione della penalizzazione di punti in classifica, posto che il calciatore aveva cessato ogni rapporto contrattuale con altra Società e, quindi, poteva sostanzialmente essere tesserato per la Società deferita. Per quanto sopra esposto questa Commissione Disciplinare DICHIARA • Davide Cordone responsabile della violazione di cui all’art.1 comma 1, 46 comma 6 del CGS in relazione agli artt.7 comma 1 e 16 dello Statuto Federale e, pertanto, commina allo stesso la squalifica per due gare; • Roberto Buzzi, Fabio Fumagalli e Giorgio Cermesoni responsabili delle violazioni di cui all’art.1 commi 1, 46 comma 6 del CGS in relazione agli artt. 7 comma 1 e 16 dello Statuto Federale e, pertanto commina agli stessi mesi uno di inibizione; • la Società U.P. GAVIRATE CALCIO responsabile ai sensi dell’art.4 comma 2 del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva in ordine alle violazioni ascritte ai propri tesserati e, pertanto, commina alla stessa E. 300,00 di ammenda. Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati.
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