COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 5/03/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO: DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SIG. MAURIZIO VULLO – SOCIETA’ A.S.D. MONDIAL SPORTING CLUB FAVARA – PROC. N. 118/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 5/03/2008
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO: DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
SIG. MAURIZIO VULLO – SOCIETA’ A.S.D. MONDIAL SPORTING CLUB FAVARA –
PROC. N. 118/A
Il Procuratore Federale,
Letti gli atti trasmessi dall’Ufficio Indagini alla Procura Federale, aventi ad oggetto accertamenti in ordine all’attività svolta dall’allenatore Sig. Giovanni Sorce per la A.S.D. Mondial Sporting Club;
Atteso che la presente attività di indagine trae origine dalla segnalazione del Comitato Regionale Sicilia del 30 Marzo 2007, relativa al presunto impiego, da parte della A.S.D. Mondial Sporting Club, del tecnico Sig. Giovanni Sorce (codice 55803) non tesserato con tale Società neppure come Dirigente;
Visto che, per quanto di competenza, l’Ufficio Indagini ha provveduto ad acquisire tutta la documentazione utile agli accertamenti, per come richiamata, in dettaglio, nella relazione;
Atteso, preliminarmente, che l’accordo relativo all’affidamento della conduzione tecnica della prima squadra della .A.S.D. Mondial Sporting Club è stato sottoscritto dal legale rappresentante della Società, Sig. Carmelo Simone dall’allenatore, Sig. Giovanni Sorce, in data 23 Marzo 2007, ed è stato trasmesso, a mezzo fax alla L.N.D. C.R. Sicilia, unitamente alle dimissioni del Sig. Alfonzo Gucciardo, il 7 Maggio 2007;
Considerato:
1) Che dalle distinte di gara risulta che il Sig. Sorce ha svolto la funzione di allenatore per la A.S.D. Mondial Sporting Club ancor prima di essere tesserato nelle seguenti partite del Campionato di prima categoria:
Contessa Entellina – A.S.D. Mondial S.C. il 10.12.2006, Agrigentina – A.S.D. Mondial S.C. il 16.12.2006; Sambuca di Sicilia – A.S.D. Mondial S.C. del 7.01.2007; A.S.D. Mondial S.C. – Pro Ma zara il 14.01.2007; River Platani – Mondial S.C. il 21.01.2007; Stella D’oriente – A.S.D. Mondial S.C. il 24.01.2007; A.S.D. Mondial S.C. – Serradifalco il 28.01.2007; A.S.D. Mondial S.C. – U.S. Racalmuto l’11.02.2007; A.S.D. Mondial S.C. – Stella D’Oriente il 17.02.2007; A.S.D. Campobello di Licata – A.S.D. Mondial S.C. il 25.02.2007; Terre Sicane – A.S.D. Mondial S.C. il 4.03.2007; A.S.D. Mondial S.C. – Kennedy il 7.03.2007; Mussomeli – A.S.D. Mondial S.C. l’11.03.2007; A.S.D. Mondial S.C. – Siculiana il 18.03.2007;
2) che l’addebito risulta provato anche attraverso le dichiarazioni;
Dei calciatori della A.S.D. Mondial S.C., Signori Giuseppe Restivo e Calogero Contino, i quali hanno confermato il subentro del Sig. Sorce al primo allenatore, Sig. Alfonzo Gucciardo, “prima del periodo natalizio” (secondo quanto riferito dal Restivo);
dello stesso Sorce, che ha ammesso di aver allentato la squadra della A.S.D. Mondial S.C. dalla fine del mese di Novembre, primi di Dicembre, “di certo” dalla partita giocata con il Riesi in casa (dunque, stando alla distinta di gara dove, in realtà, il tecnico figura quale collaboratore il 3 Dicembre 2006) ed ha, inoltre, sostenuto di aver firmato, non “appena arrivato” in Società, il modulo di tesseramento ma di essersi disinteressato del successivo iter burocratico;
Considerato, inoltre, che:
Il Sig. Maurizio Vullo, individuato nella scheda di censimento quale delegato di rappresentanza della Società A.S.D. Mondial S.C., ha tentato di giustificare il mancato tempestivo tesseramento del tecnico con un “colpevole” ritardo, quindici-venti giorni nella spedizione del modulo, cui si è aggiunto un disservizio delle poste di Palermo;
Le argomentazioni difensive svolte dal Sig. Vullo appaiono, ad ogni modo: smentite dalla documentazione acquisita, per ciò che concerne la mancata spedizione a mezzo fax del modulo di tesseramento; prive di qualsivoglia riscontro, per quanto riguarda le vicende connesse allo smarrimento ed al ritrovamento di detto modulo; ininfluenti e, comunque, inidonee ad escludere la responsabilità;
Ritenuto, che i fatti, come sopra succintamente descritti, integrino gli estremi della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva all’Art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’Art. 1, del C.G.S. anche in relazione a quanto previsto dall’Art. 35 del Regolamento per il Settore Tecnico ascrivibile:
Al Sig. Maurizio Vullo, all’epoca dei fatti, tesserato con rappresentanza della A.S.D. Mondial Sporting Club, per aver fatto allenare la prima squadra da un soggetto non tesserato, indicandolo formalmente nelle distinte come allenatore nonostante la collaborazione fosse di mero fatto;
Nonché alla Società A.S.D. Mondial Sporting Club, a titolo di responsabilità diretta, per la condotta ascrivibile al proprio Presidente, ai sensi dell’Art. 2, comma 4, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’Art. 4, comma 1, del C.G.S.;
Ritenuto, altresì, sulla scorta di quanto sopra riassuntivamente esposto:
Che nella condotta tenuta dal Sig. Giovanni Sorce, per come descritta in narrativa, si ravvisano gli estremi della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’Art. 1 comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’Art. 1, comma 1 del C.G.S. nonché della violazione di cui all’Art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere il predetto, svolto, nella stagione calcistica 2006/2007 la funzione di allenatore per la A.S.D. Mondial Sporting Club, in assenza di tesseramento, da dicembre 2006 a maggio 2007;
Che, pertanto, nei confronti di detto allenatore si debba procedere con separato atto di deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., ai sensi degli Artt. 35, comma 3, 36, commi 2 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico;
Vista la proposta del Sostituto Procuratore Avv. Anna Maria De Santis, approvata dal Vice Procuratore Avv. Marco Squicquero;
Visto l’Art. 32, comma 4, del C.G.S. vigente;
DEFERISCE
Alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia:
1) Maurizio Vullo, tesserato con rappresentanza della. A.S.D. Mondial Sporting Club di Favara,
2) La Società A.S.D. Mondial Sporting Club di Favara,
per rispondere:
Il primo della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’Art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei dei fatti, oggi trasfuso nell’Art. 1, comma 1, del C.G.S., anche in relazione a quanto previsto dall’Art. 35 del Regolamento per il Settore Tecnico, per aver posto in essere i comportamenti antiregolamentari descritti in parte motiva;
La Società della violazione dell’Art. 2, comma 4, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’Art. 4, comma 1, del C.G.S. per responsabilità diretta con riferimento alle condotte ascrivibili al proprio tesserato con delega di rappresentanza.
Contestati i superiori addebiti le parti deferite sono state convocate all’udienza dibattimentale del 19 Febbraio 2008;
Alla predetta udienza nessuna delle parti deferite è presente né sono state prodotte memorie difensive o giustificative;
Pertanto sono state raccolte le conclusioni e le richieste dei rappresentanti la Procura Federale qui di seguito riportate;
Ritenere le parti deferite responsabili dei capi di imputazione di cui all’atto di rinvio a giudizio infliggendo al Sig. Vullo Maurizio l’inibizione a tutti gli effetti, ai sensi dell’Art. 19 commi 1 e 2 C.G.S., per 4 mesi;
Alla Società A.S.D. Mondial Sporting Club Favara l’ammenda di Euro 500,00 (cinquecento)
Il caso in esame non appare abbisognevole di ulteriore attività accertativi di indagini né di ulteriore istruttoria conoscitiva, basandosi su elementi certi documentabili e di riscontro oggettivo e soggettivo come evidenziato dalle risultanze della attività curata dall’inquirente;
Le responsabilità addebitate ai soggetti ed alle parti rinviate a giudizio si raccolgono, come certamente poste in essere, dagli atti istruttori che ne hanno individuato i soggetti interessati e la loro censurata attività con il successivo deferimento oggi in esame;
Pertanto anche questo Organo Decidente non può che statuire e confermare la contestata attività con i provvedimenti disciplinari conseguenziali come in dispositivo;
Appare infine, sintomatico il totale mancato interessamento delle parti al caso;
P.Q.M.,
Visti gli Artt. 1 comma 1); 19, lettera F l’Art. 4 comma 1 C.G.S., nonché l’Art. 35 Regolamento Settore Tecnico:
DELIBERA:
Ritenere Vullo Maurizio e la Società A.S.D. Mondial Sporting Club Favara, responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, meglio specificati nell’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli stessi, infliggendo al Sig. Vullo Maurizio l’inibizione a tutti gli effetti giusto quanto in merito previsto dall’Art. 19 commi 1) e 2) Codice di Giustizia Sportiva, fino al 31.10.2008, così quantificato nel rispetto del principio di afflittività dalla sanzione;
Alla Società A.S.D. Mondial Sporting Club Favara l’ammenda di Euro 500,00 (cinquecento);
La presente delibera va notificata alle parti interessate, alla Procura Federale F.I.G.C., nonché al Settore Tecnico della F.I.G.C..
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