COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°118 del 07/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA COLLEMARINO 98 avverso sanzioni merito gara Collemarino – Villa Palombara, del 9.2.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “C” – Com. Uff. n. 50 del 13.2.2008 della Delegazione Provinciale di Pesaro.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N°118 del 07/03/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO POLISPORTIVA COLLEMARINO 98 avverso sanzioni merito gara Collemarino – Villa Palombara, del 9.2.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “C” – Com. Uff. n. 50 del 13.2.2008 della Delegazione Provinciale di Pesaro.
Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava la sanzione dell’ammenda di € 150,00 alla Polisportiva Collemarino 98 per il comportamento offensivo e minaccioso del proprio pubblico nei confronti dell’Arbitro durante tutta la gara e per aver permesso l’accesso agli spogliatoi di persona non autorizzata che offendeva e minacciava l’Ufficiale di gara.
Lo stesso Giudicante infliggeva la sanzione della squalifica per cinque gare effettive al calciatore De Carlo Bantayehu per il comportamento da questi tenuto nei confronti di un avversario e, dopo l’espulsione, nei confronti dell’Arbitro.
Infine, il Giudice di primo grado squalificava il sig. Urbinati David fino al 10 marzo 2008.
Avverso tali decisioni ha proposto tempestivo reclamo la Polisportiva Collemarino 98, chiedendo, anche avanti questa Commissione, una riduzione delle sanzioni impugnate, ritenute esagerate in riferimento ai fatti realmente accaduti.
Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha riferito che per tutta la gara i sostenitori locali, posizionati a ridosso della rete di recinzione del campo di gioco, inveirono contro di lui, minacciandolo ed insultandolo. Animatore del gruppo era il sig. Veronese Stefano. Riferiva altresì che il calciatore De Carlo Bantayehu, espulso per avere insultato l’avversario che lo aveva invitato a riprendere celermente il gioco, alla notifica del provvedimento, gli correva incontro facendogli il gesto di prenderlo per il collo, ma arrivato ad una distanza di circa un metro si arrestava spontaneamente. Lo stesso rimaneva qualche minuto fuori del campo per insultarlo.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltati l’Arbitro e la Reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• rilevata preliminarmente l’inammissibilità del gravame nella parte inerente la squalifica del sig. Urbinati David, in quanto inferiore ad un mese e quindi non impugnabile ai sensi dell’art. 45, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva;
• ritenuta provata la responsabilità della Società in ordine ai fatti ascritti ai propri sostenitori per tutta la durata dell’incontro;
• ritenuto che l’arbitro merita sempre rispetto, soprattutto per il ruolo istituzionale assegnatogli, e comunque nessuno può accampare validi motivi di giustificazione, basati su valutazioni relative alla sua direzione di gara, per porre in essere proteste manifestate attraverso comportamenti offensivi e minacciosi;
• ritenuto che la condotta ascritta al calciatore De Carlo Bantayehu integri la fattispecie di cui all’art. 19, 3° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva, la cui sanzione deve essere cumulata con quella derivante dalla sua espulsione per altro motivo;
• ritenuto, alla luce delle suesposte considerazioni, che la sanzione comminata dal primo Giudice alla Società debba essere confermata, mentre quella inflitta al calciatore possa essere ridotta.
P.Q.M.
sul gravame come innanzi proposto dalla Polisportiva Collemarino 98, così decide:
- lo dichiara inammissibile nella parte inerente la sanzione inflitta al sig. Urbinati David in quanto non impugnabile;
- lo accoglie nella parte relativa alla sanzione comminata al calciatore De Carlo Bantayehu, per l’effetto riducendogli la squalifica a tre giornate di gara;
- lo respinge nel resto.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
Invia gli atti al competente Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Pesaro per quanto emerso nel presente procedimento a carico del dirigente Veronese Stefano, tesserato per la Polisportiva Collemarino 98.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti di cui sopra.
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