COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°118 del 07/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA POGGIO SAN MARCELLO avverso sanzioni merito gara Poggio San Marcello – Leonessa Montoro, del 23.2.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 36 del 27.2.2008 della Delegazione Provinciale di Ancona

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°118 del 07/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA POGGIO SAN MARCELLO avverso sanzioni merito gara Poggio San Marcello – Leonessa Montoro, del 23.2.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “D” - Com. Uff. n. 36 del 27.2.2008 della Delegazione Provinciale di Ancona Il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Bucciarelli Luigino, tesserato per la Reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive, per essere stato espulso e per il comportamento offensivo e minaccioso tenuto nei confronti dell’Arbitro a fine gara. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Poggio San Marcello, negando ogni addebito a carico del proprio tesserato e chiedendo, pertanto, l’annullamento ovvero la riduzione della squalifica inflittagli relativamente alla sua espulsione per somma di ammonizioni. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha confermato di avere espulso il Bucciarelli, al trentacinquesimo minuto del primo tempo, per somma di ammonizioni. Ha altresì precisato che lo stesso, a fine gara, si diresse verso di lui chiedendogli, urlando, il perché lo avesse espulso, fino a che due suoi compagni di squadra lo fermarono, allontanandolo. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’Arbitro, udito in camera di Consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. L’esame degli atti ufficiali e delle dichiarazioni rese dal Direttore di gara nell’espletata istruttoria, hanno ridimensionato, nella sua obiettiva gravità ed avuto riguardo altresì all’elemento soggettivo, la condotta posta in essere dal calciatore Bucciarelli, riconducendo la stessa nell’ambito di una smodata protesta, priva di concreti contenuti di minaccia. Ne deriva che, tenuto conto anche dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio, si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. accoglie il gravame come innanzi proposto dalla Polisportiva San Marcello, per l’effetto riducendo a tre giornate di gara la squalifica del calciatore Bucciarelli Luigino. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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