COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°118 del 07/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ROSSINI ROBERTO E DELLA C.S. LORETO A.S.D.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°118 del 07/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ROSSINI ROBERTO E DELLA C.S. LORETO A.S.D. Con provvedimento del 30 gennaio 2008 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: • Rossini Roberto, della violazione dell’art. 3, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, vigente all’epoca dei fatti ed oggi trasfuso nell’art. 5, comma 1, del Cgs, per avere espresso, nel corso di un’intervista rilasciata all’emittente “Radio C1 in Blue”, subito dopo la gara del Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “C”, disputatasi tra il Loreto ed il Chiesanuova, il 21 aprile 2007, giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell’U.S. Fermana nonché delle Istituzioni Federali nel loro complesso; • la C.S. Loreto A.S.D. della violazione di cui agli artt. 2, comma 3, e 3, comma 2, del Codice di giustizia sportiva vigente al momento dei fatti, ora trasfusi negli artt. 2 e 5, comma 2, del Cgs, a titolo di responsabilità oggettiva, per la violazione ascritta ad un suo tesserato. Con nota dell’11 febbraio 2008 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 4 marzo 2008, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e le parti deferite. All’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 del Codice di giustizia sportiva, sulle quali ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale. A seguito di tali istanze, la Commissione ha adottato, dandone contestuale lettura, la seguente ORDINANZA “La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Marche, premesso • che, con atto del 30 gennaio 2008, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione: 1) Rossini Roberto; 2) C.S. Loreto A.S.D., per rispondere: - Rossini Roberto, della violazione dell’art. 3, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, vigente all’epoca dei fatti ed oggi trasfuso nell’art. 5, comma 1, del Cgs, per avere espresso, nel corso di un’intervista rilasciata all’emittente “Radio C1 in Blue”, subito dopo la gara del Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “C”, disputatasi tra il Loreto ed il Chiesanuova, il 21 aprile 2007, giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell’U.S. Fermana nonché delle Istituzioni Federali nel loro complesso; - la C.S. Loreto A.S.D. della violazione di cui agli artt. 2, comma 3, e 3, comma 2, del Codice di giustizia sportiva vigente al momento dei fatti, ora trasfusi negli artt. 2 e 5, comma 2, del Cgs, a titolo di responsabilità oggettiva, per la violazione ascritta ad un suo tesserato. • che, all’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 Cgs; • che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visti - l’art. 23, comma 1, del Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; - l’art. 23, comma 2, del Cgs, secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato - che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; - che, in particolare, le sanzioni sono state così determinate: - Rossini Roberto: sanzione base 30 giorni di squalifica, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a giorni 20 di squalifica; - C.S. Loreto A.S.D.: sanzione base € 900,00, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, ad € 600,00 (seicento/00); dispone l’applicazione delle seguente sanzioni: - Rossini Roberto: giorni 20 di squalifica; - C.S. Loreto A.S.D.: ammenda di € 600,00 (seicento/00).” Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni di rito di cui all’art. 35, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva.
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