• Stagione sportiva: 2007/2008
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 113 DELL’11 MARZO 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 102 della società A.S. ANOIA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al
Comunicato Ufficiale n°30 del 23.01.2008 (Squalifica del campo di gioco fino al 31.12.2008, ammenda di € 1000,00,
squalifiche calciatori SPANO’ Gianluca, PIACENTINI Francesco, GALLO Arcangelo, PAGANO Nicola Salvatore e ZANGARI
Danilo fino al 20.01.2013, squalifica calciatore CIURLEO Michelangelo fino al 20.01.2009, inibizione Sig. FILIPPONE Pietro
fino al 30.04.2008).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 113 DELL’11 MARZO 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 102 della società A.S. ANOIA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al
Comunicato Ufficiale n°30 del 23.01.2008 (Squalifica del campo di gioco fino al 31.12.2008, ammenda di € 1000,00,
squalifiche calciatori SPANO’ Gianluca, PIACENTINI Francesco, GALLO Arcangelo, PAGANO Nicola Salvatore e ZANGARI
Danilo fino al 20.01.2013, squalifica calciatore CIURLEO Michelangelo fino al 20.01.2009, inibizione Sig. FILIPPONE Pietro
fino al 30.04.2008).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il direttore di gara a “chiarimenti”;
RILEVA
Preliminarmente che l’ordinamento disciplinare sportivo pone il rapporto arbitrale quale fonte assoluta e privilegiata di prova che non
può essere disattesa per la negazione degli incolpati;
Che l’arbitro nel corso dell’odierna seduta ha confermato in toto il proprio referto nonché il relativo supplemento;
che le sanzioni irrogate dal primo giudice appaiono congrue ed adeguate;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE CALABRIA
VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795
Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 113 DELL’11 MARZO 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 102 della società A.S. ANOIA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al
Comunicato Ufficiale n°30 del 23.01.2008 (Squalifica del campo di gioco fino al 31.12.2008, ammenda di € 1000,00,
squalifiche calciatori SPANO’ Gianluca, PIACENTINI Francesco, GALLO Arcangelo, PAGANO Nicola Salvatore e ZANGARI
Danilo fino al 20.01.2013, squalifica calciatore CIURLEO Michelangelo fino al 20.01.2009, inibizione Sig. FILIPPONE Pietro
fino al 30.04.2008)."