COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 113 DELL’11 MARZO 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 102 della società A.S. ANOIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°30 del 23.01.2008 (Squalifica del campo di gioco fino al 31.12.2008, ammenda di € 1000,00, squalifiche calciatori SPANO’ Gianluca, PIACENTINI Francesco, GALLO Arcangelo, PAGANO Nicola Salvatore e ZANGARI Danilo fino al 20.01.2013, squalifica calciatore CIURLEO Michelangelo fino al 20.01.2009, inibizione Sig. FILIPPONE Pietro fino al 30.04.2008).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 113 DELL’11 MARZO 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 102 della società A.S. ANOIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°30 del 23.01.2008 (Squalifica del campo di gioco fino al 31.12.2008, ammenda di € 1000,00, squalifiche calciatori SPANO’ Gianluca, PIACENTINI Francesco, GALLO Arcangelo, PAGANO Nicola Salvatore e ZANGARI Danilo fino al 20.01.2013, squalifica calciatore CIURLEO Michelangelo fino al 20.01.2009, inibizione Sig. FILIPPONE Pietro fino al 30.04.2008). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il direttore di gara a “chiarimenti”; RILEVA Preliminarmente che l’ordinamento disciplinare sportivo pone il rapporto arbitrale quale fonte assoluta e privilegiata di prova che non può essere disattesa per la negazione degli incolpati; Che l’arbitro nel corso dell’odierna seduta ha confermato in toto il proprio referto nonché il relativo supplemento; che le sanzioni irrogate dal primo giudice appaiono congrue ed adeguate; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa. FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE CALABRIA VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795 Indirizzo Internet: www.crcalabria.it e-mail: segreteria@crcalabria.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it