COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 113 DELL’11 MARZO 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 137 della società A.S.D. COMPRENSORIO C.VATICANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°108 del 27.02.2008 (Squalifica calciatore CATALANO Angelo per TRE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 113 DELL’11 MARZO 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 137 della società A.S.D. COMPRENSORIO C.VATICANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°108 del 27.02.2008 (Squalifica calciatore CATALANO Angelo per TRE gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che per stessa ammissione di parte ricorrente risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Catalano Angelo, mentre il gioco si svolgeva in tutta altra parte del campo, veniva alle mani con un avversario, mettendo quindi in atto un comportamento assolutamente violento e quindi deprecabile come tutti gli atteggiamenti che sono frutto di becera violenza; considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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