COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 113 DELL’11 MARZO 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 140 della società S.C. CITTANOVESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°103 del 20.02.2008 (Inibizione Sig. CONDOMITI Vincenzo fino al 20.02.2010, squalifica calciatore CONDELLO Michele fino al 20.04.2008).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 113 DELL’11 MARZO 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 140 della società S.C. CITTANOVESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°103 del 20.02.2008 (Inibizione Sig. CONDOMITI Vincenzo fino al 20.02.2010, squalifica calciatore CONDELLO Michele fino al 20.04.2008). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RITENUTO Che dal referto arbitrale emerge con chiarezza che : 1. al 18° del primo tempo il dirigente Condomiti Vincenzo entrava in campo protestando e minacciando il direttore di gara, al quale dava un pizzicotto sul collo; A fine gara lo stesso dirigente Condomiti reiterava il comportamento minaccioso ed ingiurioso nei confronti dell’arbitro, che doveva ricorrere all’ausilio dei Carabinieri per farlo rientrare negli spogliatoi; 2. che al 15° del secondo tempo il calciatore CONDELLO Michele, nel contestare una decisione del direttore di gara, colpiva l’arbitro alla nuca con un “buffetto”; Le sanzioni comminate dal primo giudice appaiono congrue ed adeguate all’entità dei fatti ascritti ai tesserati della società S.C. Cittanovese; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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