COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 113 DELL’11 MARZO 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 141 della società U.S.D. REAL CATANZARO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°103 del 20.02.2008 (Squalifica calciatore BRESSI Rosario fino al 20.08.2008, squalifica calciatore LONGO Luciano per QUATTRO giornate).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 113 DELL’11 MARZO 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 141 della società U.S.D. REAL CATANZARO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n°103 del 20.02.2008 (Squalifica calciatore BRESSI Rosario fino al 20.08.2008, squalifica calciatore LONGO Luciano per
QUATTRO giornate).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RITENUTO
Che è rimasto accertato :
• che a fine gara il calciatore Longo Luciano ha tenuto un comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro e degli Organi
Federali;
• che a fine gara il calòciatore Bressi Rosario lanciava verso l’arbitro ilò pallone di gioco, colpendolo senza conseguenze;
Che le sanzioni inflitte dal primo giudice sono eccesive, perché le condotte di entrambi i calciatori appaiono di modesta entità e
senza alcuna conseguenza.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, riduce la squalifica al calciatore LONGO Luciano a TRE giornate di gara;
riduce la squalifica al calciatore BRESSI Rosario fino al 20 APRILE 2008;
dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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