COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 113 DELL’11 MARZO 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 142 della società U.S. BADOLATO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°108 del 27.02.2008 (Squalifica calciatore NISTICO’ Antonio per SEI gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 113 DELL’11 MARZO 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 142 della società U.S. BADOLATO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°108 del 27.02.2008 (Squalifica calciatore NISTICO’ Antonio per SEI gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RITENUTO Che dal referto arbitrale emerge che, a seguito della concessione di un calcio di rigore alla società avversaria, il calciatore Nisticò Antonio è venuto alle mani con un calciatore avversario, originando una rissa alla quale hanno preso parte altri giocatori delle due squadre; che dalle riprese filmate allegate dalla società reclamante e visionate ai sensi dell’art. 35, comma 1.2 del C.G.S. si è rilevato che il Nisticò pur non avendo dato origine alla rissa vi ha preso parte reagendo all’azione di un avversario; che, pertanto, la sanzione inflitta dal primo giudice appare eccessiva e deve essere ridimensionata in ragione della reale condotta del Nisticò; P.Q.M. In parziale accoglimento del ricorso, riduce la squalifica al calciatore NISTICO’ Antonio a TRE giornate di gara; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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