COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 113 DELL’11 MARZO 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 145 della società S.S.C. REAL POPILIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n°32 del 27.02.2008 (Penalizzazione di UN punto in classifica, ammenda di € 700,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 113 DELL’11 MARZO 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 145 della società S.S.C. REAL POPILIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n°32 del 27.02.2008 (Penalizzazione di UN punto in classifica, ammenda di € 700,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed i reclami; OSSERVA 1. con distinti ricorsi le società A.S. Belsito e S.S.C: Real Popilia propongono reclamo avverso la decisione del primo giudice, il quale, ritenuto che non sussistessero le condizioni per far luogo alla sospensione della gara del 17.02.2008 decretata dall’arbitro per effetto di una rissa che vedeva coinvolti i giocatori delle due squadre, disponeva la ripetizione della gara, comminando alle due società la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda; 2. In particolare, la società Belsito ha chiesto la riforma del deliberato del Giudice Sportivo quanto alla ripetizione della gara e alle sanzioni inflitte, mentre la società Real Popilia ha contestato le sanzioni inflitte; 3. Questa Commissione, previa riunione dei reclami n° 144 e 145 per evidenti ragioni di connessione oggetiva, condivide la decisione del primo giudice in ordine alla ripetizione della gara. Dall’esame dei fatti riportati nel referto arbitrale, nel successivo supplemento e nei chiarimenti forniti al primo giudice, non può esservi dubbio che, sedata la rissa, la gara avrebbe dovuto continuare non essendo in pericolo né l’incolumità del direttore di gara né quella dei partecipanti. Condivide altresì. L’irrogazione della sanzione dell’ammenda e la sua entità, a causa della condotta violenta dei tesserati delle due società. La decisione del primo giudice, invece, deve essere riformata quanto alla penilizzazione di un punto in classifica inflitto ad entrambe le società, essendo tale misura eccessiva in relazione ai fatti come accertati e, soprattutto alla circostanza che la gara è stata sospesa, non ha avuto regolare svolgimento non per il comportamento, pur censurabile dei tesserati, ma per un difetto di valutazione del direttore di gara che poteva e doveva portarla a termine; P.Q.M. Riunisce i ricorsi presentati dalla società Belsito e Real Popilia; Questa Commissione delibera : • Confermare la decisione del primo giudice quanto alla ripetizione della gara e l’irrogazione delle sanzioni delle ammende; • Revoca la penalizzazione di Un punto in classifica inflitto alla alla società BELSITO e REAL POPILIA; • Dispone, infine, accreditarsi le tasse sui conti delle reclamanti.
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