COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 113 DELL’11 MARZO 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 148 della società S.S. MALVITO CLUB 96 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n°31 del 20.02.2008 (Squalifica calciatore ALBORE Arnaldo Fausto fino al 31.12.2010).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 113 DELL’11 MARZO 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 148 della società S.S. MALVITO CLUB 96
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato
Ufficiale n°31 del 20.02.2008 (Squalifica calciatore ALBORE Arnaldo Fausto fino al 31.12.2010).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che dal rapporto aritrale risulta in maniera chiara ed inequivoca che il direttore di gara, a seguito di una rissa verificatasi a
fine gara tra i giocatori ed i dirigenti di entrambe le squadre, veniva aggredito da una persona non identificata che si trovava nei
pressi della panchina del Malvito Club 96 e colpito con un pugno all’orecchio destro;
che nonostante la richiesta avanzata dall’arbitro, i dirigenti della società reclamante, non riferivano chi fosse l’effettivo autore dell’atto
di violenza;
che, ad oggi, non risulta individuato (anche per l’assenza di indicazioni fornite dalla reclamante) il soggetto responsabile, sicchè
trova applicazione l’art. 3, comma 2 del C.G.S.;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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