COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 6 Marzo 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Ricorso della Società ORIONE VALLETTE avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo in relazione alla gara ORIONE VALLETTE – SAN DONATO del 27/01/2008 di cui al C.U. n. 26 del 31/01/2008 – Delegazione Provinciale di Torino – Campionato Seconda categoria – Girone G

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 6 Marzo 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Ricorso della Società ORIONE VALLETTE avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo in relazione alla gara ORIONE VALLETTE – SAN DONATO del 27/01/2008 di cui al C.U. n. 26 del 31/01/2008 – Delegazione Provinciale di Torino – Campionato Seconda categoria – Girone G Con ricorso tempestivamente proposto e regolarmente notificato alla società avversaria, la Società ORIONE VALLETTE ha impugnato la deliberazione di cui al C.U. n. 26 del 31/01/08, limitatamente alla parte in cui il Giudice Sportivo applicava alla ricorrente le seguenti sanzioni: - assegnazione di gara persa con il seguente risultato : Orione Vallette – San Donato 0 – 3 - squalifica fino al 30/06/2011 del giocatore Ursino Francesco - squalifica fino al 30/10/2010 del giocatore Di Carlo Marco Gli ulteriori provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo non sono stati oggetto di espressa doglianza ed in virtù del principio devolutivo non possono formare materia di gravame da sottoporre all’esame di questa Commissione. La Società ricorrente lamenta in primo luogo la carenza dei presupposti necessari per addivenire alla sospensione dell’incontro, ritenendo che l’arbitro fosse nelle condizioni fisiche e psichiche per condurre al termine la conduzione dell’incontro dopo la sospensione, attesa l’assenza di danni fisici a suo carico e la contestuale presenza nell’impianto sportivo delle forze dell’ordine prontamente intervenute. Lamenta, altresì, la commissione di un errore tecnico da parte del direttore di gara, il quale non avrebbe decretato la fine anticipata dell’incontro con il triplice fischio. Con riferimento, poi, ai provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei propri tesserati, la ricorrente lamenta l’eccessiva severità della sanzione inflitta al giocatore Ursino, evidenziando l’assenza di danni fisici al direttore di gara conseguenti all’aggressione; in merito alla squalifica del tesserato Di Carlo la società Orione sostiene che l’arbitro sarebbe incorso in uno scambio di persona, in quanto l’autore del fatto sanzionato con l’espulsione sarebbe stato il n. 16 Marseglia Giuseppe (evidenziando anche in questo caso la lievità del fatto per l’assenza di danni fisici all’arbitro). Con il ricorso il Presidente della società Orione richiedeva la propria audizione, incombente che questa Commissione espletava in data 29/02/08 come da verbale agli atti. Esaminate le ragioni del ricorso e gli atti ufficiali della gara, la Commissione Disciplinare osserva quanto segue. La ricostruzione in fatto che si evince dall’esame della fonte privilegiata di prova rappresentata dal rapporto arbitrale non lascia spazio a ricostruzioni alternative che possano confortare le argomentazioni difensive svolte dalla ricorrente. Nel supplemento di rapporto in atti l’arbitro ha evidenziato il verificarsi di un clima intimidatorio e minaccioso poi sfociato in plurime aggressioni fisiche ai suoi danni che certamente ne hanno minato l’idoneità, quanto meno sotto l’aspetto psicologico, a proseguire fino al termine la conduzione arbitrale dell’incontro. Sotto tale aspetto è certo che a dar causa alla sospensione dell’incontro siano stati proprio i giocatori dell’Orione Vallette ed in particolare l’Ursino, reo di aver deliberatamente aggredito il direttore di gara a gioco fermo con un colpo al volto. Anche gli accadimenti successivi, descritti in modo dettagliato nel referto di gara, da cui si evince come il direttore di gara sia stato ulteriormente aggredito, sia verbalmente che fisicamente, mentre cercava riparo negli spogliatoi, denotano il protrarsi di una situazione fortemente pregiudizievole per l’incolumità e la serenità di giudizio del medesimo. Appare pertanto corretto e ragionevole ritenere che alla luce dell’aggressione subita e degli accadimenti successivi il direttore di gara non si trovasse più nelle condizioni di idoneità psicofisica per la prosecuzione dell’incontro. Per quanto concerne il supposto errore tecnico rappresentato dalla mancata decretazione della fine dell’incontro mediante il triplice fischio, la Commissione lo ritiene insussistente o comunque irrilevante, avendo il direttore di gara legittimamente sancito la sospensione dell’incontro per le motivazioni addotte con il proprio rapporto, che hanno poi portato alla corretta applicazione della sanzione della perdita della gara nei confronti dell’ORIONE. Anche sotto il profilo delle singole responsabilità la ricostruzione che si ricava dalla fonte privilegiata non lascia spazio ad ipotesi alternative. Pacifica l’aggressione posta in essere dall’Ursino; altrettanto certa l’individuazione che il direttore di gara fa del Di Carlo quale responsabile della ginocchiata al gluteo. In merito alla posizione del Di Carlo la Commissione osserva come sia priva di pregio la tesi difensiva svolta nel ricorso, e ribadita durante l’audizione, in virtù della quale sarebbe stato il giocatore Marseglia, e non il Di Carlo, a colpire l’arbitro, ciò in quanto al Marseglia viene attribuita dai dirigenti dell’Orione una spinta al direttore di gara mentre questi riferisce con precisione di una ginocchiata al gluteo. Ne deriva che la condotta del Marseglia, se pur verificatasi, non porta necessariamente ad escludere l’altra, riferita con certezza al Di Carlo. Rimane da esaminare la congruità del trattamento sanzionatorio applicato ai due giocatori dell’ORIONE VALLETTE, Ursino e Di Carlo. Sotto tale profilo si evidenzia come se pur i fatti verificatisi meritino di essere stigmatizzati per la loro gravità, le sanzioni irrogate appaiano complessivamente sproporzionate attesa una qualsivoglia valenza lesiva delle condotte poste in essere dai tesserati, qualificabili come percosse ai danni del direttore di gara. Ne consegue, in conformità di quella che è la costante giurisprudenza di questa Commissione, che le stesse meritino un trattamento sanzionatorio attenuato rispetto a quello applicato dal Giudice Sportivo, se pur adeguato alla gravità degli eventi. Alla luce delle considerazioni sovraesposte la Commissione Disciplinare DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo presentato dalla Società ORIONE VALLETTE, riducendo le squalifiche inflitte ai giocatori URSINO Francesco e Di Carlo Marco che vengono così rideterminate: - squalifica fino al 28/02/2009 per il giocatore Ursino Francesco - squalifica fino al 31/07/2008 per il giocatore Di Carlo Marco Conferma nel resto i provvedimenti del Giudice Sportivo. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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