COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 073 del 07/03/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SIGILLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA GRIFO SIGILLO – CERBARA DISPUTATA IL 17.02.2008 A SIGILLO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 67 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 20.02.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 073 del 07/03/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SIGILLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA GRIFO SIGILLO – CERBARA DISPUTATA IL 17.02.2008 A SIGILLO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 67 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 20.02.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). •SQUALIFICA AL CALCIATORE BAZZUCCHINI UMBERTO PER TRE GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 06.03.08, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Dal referto di gara emerge che il calciatore Bazzucchini Umberto, al termine della partita appoggiava la propria testa sul naso di un avversario e successivamente insultava alcuni giocatori, nonché l’allenatore della squadra avversaria. Fermo restando che il comportamento posto in essere dal Bazzucchini è sicuramente censurabile, ritiene tuttavia questa Commissione contenere la squalifica in due giornate di gara atteso che i fatti posti in essere dal suddetto calciatore integrano esclusivamente gli estremi di un comportamento offensivo. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Società A.S.D. Sigillo, riduce la sanzione della squalifica al calciatore Bazzucchini Umberto a due giornate di gara. _ ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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