COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 073 del 07/03/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SIGILLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA GRIFO SIGILLO – CERBARA DISPUTATA IL 17.02.2008 A SIGILLO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 67 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 20.02.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 073 del 07/03/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
2ª CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SIGILLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA
GRIFO SIGILLO – CERBARA DISPUTATA IL 17.02.2008 A SIGILLO (AVVERSO LA DECISIONE
DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 67 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA
DEL GIORNO 20.02.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).
•SQUALIFICA AL CALCIATORE BAZZUCCHINI UMBERTO PER TRE GIORNATE DI GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 06.03.08, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della
sanzione e richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro della gara.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Dal referto di gara emerge che il calciatore Bazzucchini Umberto, al termine della partita
appoggiava la propria testa sul naso di un avversario e successivamente insultava alcuni giocatori,
nonché l’allenatore della squadra avversaria.
Fermo restando che il comportamento posto in essere dal Bazzucchini è sicuramente
censurabile, ritiene tuttavia questa Commissione contenere la squalifica in due giornate di gara
atteso che i fatti posti in essere dal suddetto calciatore integrano esclusivamente gli estremi di un
comportamento offensivo.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Società A.S.D. Sigillo, riduce la sanzione
della squalifica al calciatore Bazzucchini Umberto a due giornate di gara.
_ ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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