COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 073 del 07/03/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PONTE FELCINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PONTE FELCINO – CASCIA DISPUTATA IL 17.02.2008 A PONTEFELCINO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 67 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 20.02.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 073 del 07/03/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PONTE FELCINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PONTE FELCINO - CASCIA DISPUTATA IL 17.02.2008 A PONTEFELCINO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 67 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 20.02.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). •PER SQUALIFICA AL CALCIATORE ORSINI ALBERTO TRE GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 06.03.08, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Rilevato che il direttore di gara, in sede di audizione dinanzi questa Commissione, ha confermato quanto riportato nel suo rapporto; rilevato che la società non ha contestato l’episodio sostenendo essersi trattato di un atto motivato dal nervosismo che non ha dato prosieguo ad ulteriori manifestazioni di inottemperanza; ritiene questa Commissione che la sanzione inflitta dal G.S. al calciatore Orsini Alberto risulta equa e proporzionata ai fatti come sopra riportati, e pertanto deve essere integralmente confermata. P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla Società Ponte Felcino, confermando integralmente l’impugnata decisione del G.S.. •ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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