COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 073 del 07/03/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI PROVINCIALI TERNI NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL.D. ORATORIO S.GIOVANNI BOSCO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ORATORIO S.GIOVANNI BOSCO – AMERINA DISPUTATA IL 26.01.2008 A TERNI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 26 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL GIORNO 30.01.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 073 del 07/03/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI PROVINCIALI TERNI NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL.D. ORATORIO S.GIOVANNI BOSCO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ORATORIO S.GIOVANNI BOSCO - AMERINA DISPUTATA IL 26.01.2008 A TERNI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 26 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL GIORNO 30.01.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). •PER SQUALIFICA AL CALCIATORE DIOCIAIUTI WELLINGTON FINO AL 30.08.2008. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 06.03.08, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: La ricostruzione dei fatti dinanzi a questa Commissione alla presenza del direttore di gara, ha permesso di stabilire, per stessa ammissione dell’arbitro, che non vi è stata aggressione fisica da parte del calciatore Diociaiuti Wellington, come invece erroneamente riportato nella decisione del giudice sportivo. Infatti tra i due non vi è stato nessun contatto fisico; il calciatore, all’atto della segnalazione dell’espulsione, si è portato vicino all’arbitro ed ha apostrofato lo stesso con frasi irriguardose e minacciose. A fine gara lo stesso calciatore, insieme al padre, si è recato dal direttore di gara per chiedere scusa del suo censurabile comportamento. Ciò premesso a parere di questa Commissione la squalifica inflitta al calciatore Diociaiuti Wellington dal G.S. può essere ridotta al 30.04.2008. . P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Pol. D. Oratorio S.Giovanni Bosco, riduce la squalifica al calciatore Diociaiuti Wellington fino al 30.04.2008. _ ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO
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